Cosa sono i contratti
di solidarietà espansiva?
In base all’art. 41 del Dlgs 148
del 2015 al fine
di incrementare gli
organici, i contratti collettivi aziendali
stipulati ai sensi dell'articolo
51 del decreto legislativo n. 81 del 2015[1] possono
prevedere “programmandone le modalità di attuazione, una riduzione
stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la
contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale”
In tal caso “ ai datori di lavoro e'
concesso, per ogni lavoratore
assunto sulla base
dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità
di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi
assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
istituita presso l'INPS,
di cui all'articolo 37 della
legge n. 88 del 1989, pari, per i
primi dodici mesi, al 15 per cento della
retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno
dei due anni
successivi il predetto contributo
e' ridotto, rispettivamente, al 10
e al 5 per cento”.
In base al comma secondo se i
lavoratori assunti hanno un età compresa tra i 15 e i 29 anni per i
primi tre anni “e comunque non oltre il compimento del
ventinovesimo anno di eta' del lavoratore assunto, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro
e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori”.
Esclusioni
In base al comma 3 “non beneficiano delle agevolazioni di
cui ai
commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici
mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a
sospensioni di lavoro in regime
di cassa integrazione guadagni straordinaria".
Attenzione alle
discriminazioni
In base al comma 4 “le
assunzioni operate dal
datore di lavoro
in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1
non devono determinare nelle unita'
produttive interessate dalla
riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera
femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima
quando risulti inferiore, salvo che cio' sia espressamente
previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera
femminile, ovvero maschile,
in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e'
programmata l'assunzione”.
Lavoratori anziani
In base ai commi 5 e 6 “Ai lavoratori delle imprese nelle quali
siano stati stipulati i contratti
collettivi di cui
al comma 1,
che abbiano una
eta' inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di
non piu' di ventiquattro mesi
e abbiano maturato
i requisiti minimi
di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a
quello della presentazione, il suddetto trattamento di
pensione nel caso
in cui essi
abbiano accettato di
svolgere una prestazione
di lavoro di
durata non superiore alla meta'
dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del
rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del
predetto contratto collettivo
e in forza di clausole che prevedano,
in corrispondenza alla
maggiore riduzione di orario,
un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il
trattamento di pensione e' cumulabile
con la retribuzione nel limite
massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo
perso al momento della trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi del
presente comma, ferma
restando negli altri
casi la disciplina vigente in
materia di cumulo di pensioni
e reddito da lavoro. 6. Ai fini dell'individuazione della
retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle settimane
di lavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti
un trattamento pensionistico piu'
favorevole”.
Procedura
I
contratti collettivi stipulati devono essere depositati presso
la direzione territoriale del
lavoro. L'attribuzione del contributo
e' subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e
le assunzioni effettuate. Alla
direzione territoriale del
lavoro e' demandata, altresì, la vigilanza in
ordine alla corretta
applicazione dei contratti di cui
al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata
violazione.
Computo
I lavoratori assunti con i
contratti di solidarietà espansiva sono
esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da
leggi e contratti collettivi ai soli fini
dell'applicazione di norme e
istituti che prevedano l'accesso
ad agevolazioni di
carattere finanziario e creditizio.
[1] Art. 51 “1. Salvo diversa previsione,
ai fini
del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria”.
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