giovedì 15 ottobre 2015

Cosa sono i contratti di solidarietà espansiva?

In base all’art. 41 del Dlgs 148 del 2015  al  fine  di  incrementare  gli  organici,  i contratti collettivi aziendali stipulati ai  sensi  dell'articolo  51 del decreto legislativo n. 81 del 2015[1] possono prevedere “programmandone  le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale”

In tal caso “ ai datori di  lavoro  e'  concesso, per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei  predetti  contratti collettivi e per ogni mensilità di  retribuzione,  un  contributo  a carico della Gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso   l'INPS,   di   cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi  dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto  collettivo applicabile. Per  ciascuno  dei  due  anni  successivi  il predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10  e  al  5  per cento”.

In base al comma secondo se i lavoratori assunti hanno un età compresa tra i 15 e i 29 anni per  i  primi  tre  anni  “e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di  eta'  del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore  di lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del  lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori”.

Esclusioni

In base al comma  3 “non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  i datori di lavoro che, nei  dodici  mesi  antecedenti  le  assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni  di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria".

Attenzione alle discriminazioni

In base al comma 4 “le  assunzioni  operate  dal  datore  di  lavoro  in  forza  dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono  determinare  nelle unita'  produttive  interessate  dalla  riduzione   dell'orario   una riduzione della percentuale della  manodopera  femminile  rispetto  a quella maschile, ovvero di  quest'ultima  quando  risulti  inferiore, salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile,  ovvero  maschile,  in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali  e'  programmata l'assunzione”.

Lavoratori anziani

In base ai commi 5 e 6 “Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati  i contratti collettivi  di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  una  eta' inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non  piu' di ventiquattro  mesi  e  abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda  e  con decorrenza dal mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il suddetto trattamento  di  pensione  nel  caso  in  cui  essi  abbiano accettato di  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  di  durata  non superiore alla meta' dell'orario  di  lavoro  praticato  prima  della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro  un  anno dalla data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e  in forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla  maggiore riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento   dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento  di pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite  massimo  della somma corrispondente al  trattamento  retributivo  perso  al  momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  ai sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negli  altri  casi  la disciplina vigente in materia di cumulo  di  pensioni  e  reddito  da lavoro.   6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote  retributive  della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo  parziale ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle  settimane  di lavoro prestate a tempo parziale, ove cio'  comporti  un  trattamento pensionistico piu' favorevole”.

Procedura

I  contratti  collettivi  stipulati devono  essere depositati   presso   la   direzione   territoriale    del    lavoro. L'attribuzione del contributo  e'  subordinata  all'accertamento,  da parte della direzione territoriale del lavoro,  della  corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di  lavoro  e  le  assunzioni effettuate. Alla direzione  territoriale  del  lavoro  e'  demandata, altresì, la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
 
Computo

I lavoratori assunti con i contratti di solidarietà espansiva sono  esclusi dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di  norme  e  istituti  che prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario  e creditizio.




[1] Art. 51 “1. Salvo diversa previsione, ai  fini  del  presente  decreto,  per contratti collettivi si intendono i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

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