I contratti collettivi da cui derivano benefici fiscali e contributivi
devono essere depositati?
In base all’art. 14 del Dlgs 151
del 2015 “I benefici contributivi o
fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi
aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti
siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale
del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità,
delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”.
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