Quale è il limite di pignorabilità da parte dell’agente della
riscossione delle somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e TFR?
In base all’art. 72-ter del DPR
1973 n. 602 ”Le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o
di altre indennità relative al
rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere
pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per
importi fino a 2.500 euro e in
misura pari ad
un settimo per
importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice
di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1
e 2 sul conto corrente intestato
al debitore, gli
obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo
emolumento accreditato allo stesso titolo.”
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