venerdì 9 ottobre 2015

Quale è il limite di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e TFR?


In base all’art. 72-ter del DPR 1973 n. 602 ”Le somme dovute a titolo di stipendio, di  salario  o  di  altre indennità relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono  essere  pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro  e  in  misura  pari  ad  un  settimo  per  importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o  di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano  i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi  1  e  2 sul conto corrente intestato al  debitore,  gli  obblighi  del  terzo pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo stesso titolo.”

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