Entro quando si deve richiedere l’indennità sostitutiva in luogo della
reintegra?
In base al comma terzo dell’art. 18
della legge 300 del 1970 “fermo restando
il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma,
al lavoratore e' data la facoltà di chiedere
al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto
di lavoro, un’indennità pari
a quindici mensilità
dell'ultima retribuzione
globale di fatto,
la cui richiesta
determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che
non e' assoggettata
a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o
dall'invito del datore di lavoro a
riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione”.
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