giovedì 22 ottobre 2015

Entro quando si deve richiedere l’indennità sostitutiva in luogo della reintegra?


In base al comma terzo dell’art. 18 della legge 300 del 1970 “fermo restando il diritto al risarcimento del danno  come  previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facoltà  di  chiedere  al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di lavoro,  un’indennità  pari  a   quindici   mensilità   dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,  la  cui  richiesta  determina   la risoluzione del rapporto di lavoro,  e  che  non  e'  assoggettata  a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a  riprendere  servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”. 

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