Le somme aggiuntive ai contributi previdenziali seguono lo stesso
regime prescrizionale dei contributi?
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord., 13-10-2015, n. 20585
ha sancito: “Le Sezioni unite[1]
hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: "In materia
previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili
che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono
funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi
previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con
riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al
credito per sanzioni civili".
Con tale decisione, le Sezioni
unite hanno, dunque, mostrato di aderire all'indirizzo (si vedano le già
ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906,
Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in
precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194)
secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è
tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi
previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente
predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di
rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue
che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa
natura giuridica dell'obbligazione principale ("l'automatismo della sanzione
civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente
sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di
automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione"),
pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che
l'interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello
accessorio).
Non vi è dubbio allora che, costituendo l'obbligo relativo alle
somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o
tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza
automatica - legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo ed
assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell'obbligazione
contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in
ragione dell'affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale,
resti soggetto al medesimo regime prescrizionale.
[1] Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., 13-03-2015, n. 5076: “Sotto il
profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle
sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma
ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del
termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al
periodo di contribuzione.
Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione
contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza
funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile
rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul
rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di
automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le
vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non
possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale,
anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla
scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono
a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.
Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno
delle somme aggiuntive in parola rispetto all'omissione contributiva, quanto
piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato
pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale,
in quanto legislativamente prevista come automatica, conserva questa sua
connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi,
posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si
estendono anche al credito per sanzioni civili. Il denunciato contrasto di
giurisprudenza può, pertanto, comporsi affermando il seguente principio di
diritto: "in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al
contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi
previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente
prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti
degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito,
si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili".
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