sabato 24 ottobre 2015

Quali assicurazioni devono essere riconosciute ai lavoratori italiani che devono operare all’estero?

In base all’art. 1 del l 317 del 1987 “  1.  I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in   Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi  di  sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle  seguenti  forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in  vigore  nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione contro la tubercolosi;
    c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali;
    e) assicurazione contro le malattie;
    f) assicurazione di maternita'.
  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da  1  a 5, per i lavoratori  italiani  assunti  nel  territorio  nazionale  o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse  o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:
    a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la  propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
    b) le societa' costituite all'estero con partecipazione  italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del  codice civile;
    c) le societa' costituite all'estero, in cui  persone  fisiche  e giuridiche di nazionalita' italiana  partecipano  direttamente,  o  a mezzo di societa' da esse  controllate,  in  misura  complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale;
    d) i datori di lavoro stranieri.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari. 

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