Quali assicurazioni devono essere riconosciute ai lavoratori
italiani che devono operare all’estero?
In base all’art. 1 del l 317 del
1987 “ 1. I
lavoratori italiani operanti
all'estero, in Paesi
extracomunitari con i quali non
sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori
di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente
iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale,
con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto
disposto dagli articoli da 1 a
5:
a) assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e
le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternita'.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5,
per i lavoratori italiani assunti
nel territorio nazionale
o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere,
commesse o attivita' lavorative in Paesi
extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti,
domiciliati o aventi la propria sede,
anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le societa' costituite all'estero con
partecipazione italiana di controllo ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma,
del codice civile;
c) le societa' costituite all'estero, in
cui persone fisiche
e giuridiche di nazionalita' italiana
partecipano direttamente, o a mezzo
di societa' da esse controllate, in
misura complessivamente
superiore ad un quinto del
capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione
di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari.
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