giovedì 8 ottobre 2015

Come è sanzionato l’inadempimento nell’erogazione della formazione?

In base all’art. 47 del  Dlgs 81 del 2015 “In caso di inadempimento nella  erogazione  della  formazione  a carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia   esclusivamente responsabile e che  sia  tale  da  impedire  la  realizzazione  delle finalità di cui agli articoli 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma   di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di   specializzazione tecnica superiore, 44 (apprendistato professionalizzante)  e 45 (apprendistato di alta formazione e ricerca), il datore  di  lavoro  è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e  quella dovuta con  riferimento  al  livello  di  inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al  termine  del periodo  di  apprendistato,  maggiorata  del  100  per   cento,   con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.  Nel  caso in cui rilevi un  inadempimento  nella  erogazione  della  formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   adotta   un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al  datore di lavoro per adempiere”.


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