Come è sanzionato l’inadempimento nell’erogazione della formazione?
In base all’art. 47 del Dlgs 81 del 2015 “In caso di inadempimento
nella erogazione della
formazione a carico del
datore di lavoro,
di cui egli
sia esclusivamente responsabile
e che sia tale
da impedire la
realizzazione delle finalità di
cui agli articoli 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica
superiore, 44 (apprendistato professionalizzante) e 45 (apprendistato di alta formazione e
ricerca), il datore di lavoro
è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento
al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di apprendistato, maggiorata
del 100 per
cento, con esclusione di
qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento
nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali adotta
un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004,
assegnando un congruo termine al datore di
lavoro per adempiere”.
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