mercoledì 31 maggio 2017

Come si determina il  nucleo familiare ai fini degli assegni per il nucleo familiare?

Il D.L. n. 69/1988 (art. 2, c. 6-bis) statuisce “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”. 


Tale principio è ribadito nella circolare 61 del 2004 secondo cui: "Com’è noto, la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata stipulata una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia".

Tuttavia Secondo Corte Appello Brescia Sentenza n. 90/2016 pubbl. il 20/04/2016

In questo senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha appunto affermato, anche di recente, che “l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art.2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge 13 maggio 1988, n.153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e quindi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, …” (cfr.Cass.6351/2015).,,,,La Corte ha rilevato che il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare, introdotto dalla l.153/1988, si caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, prima parte). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti. Si realizza, così, con l'istituto in esame, una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno del propri componenti. Questa finalità della L. n. 153 del 1988 (di operare cioè la ridistribuzione del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa (cfr.la sent. citata in motivazione). Poiché non vi è ragione di discostarsi da questi principi, deve ritenersi che la prestazione in esame abbia natura assistenziale e in quanto tale, per quel che qui interessa, rientri nell’ambito di operatività della lett.d, del primo paragrafo dell’art.11 della direttiva 2003/109,,,,,Stando così le cose, come statuito dal giudice di primo grado, la previsione interna di cui al comma 6 bis dell’art.2, della L.153/88, laddove con riferimento alla prestazione dell’ANF introduce per gli stranieri un regime diverso rispetto a quello che vige per i cittadini italiani, si pone in contrasto con la direttiva (non essendo, alla luce delle disposizioni di questa direttiva e con riferimento a detta prestazione, assistenziale ed essenziale, derogabile il principio della parità di trattamento), e realizza un’oggettiva discriminazione dello straniero rispetto a questi ultimi..... Il precetto è sufficientemente preciso (“il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda … d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; …”). E’ incondizionato in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo (è bene precisare che il rinvio al diritto nazionale effettuato dal 13° considerando della direttiva è limitato alle modalità di concessione delle prestazioni di cui trattasi, ma non al diritto alle stesse) e si verte qui in tema di rapporti di efficacia verticale. In materia, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento. La stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata. Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia. Va poi osservato che se l’applicazione di quest’ultima norma pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Nessun commento:

Posta un commento