giovedì 4 maggio 2017

Entro quali limiti il giudice può esercitare i poteri di ufficio ex art. 421 cpc?


Secondo la cassazione:

Nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze quali: 
- l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, 
- l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti
- l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2017, n. 9296



Questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 10 gennaio 2006 n. 154) ha precisato che nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: 
- l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata che abbia determinato una preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; 
- l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti;
- l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. 
Nel caso di specie non ricorrono i suddetti presupposti atteso che, a causa delle decadenze nelle quali era incorsa la società in relazione alla tardività della costituzione in giudizio in primo grado (cfr. Cass. SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8202), non sussiste, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, alcun elemento già ritualmente acquisito al processo, tale da poter offrire spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato, essendo invece ravvisatile una totale carenza probatoria sui fatti idonei a legittimare il potere di recesso. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/03/2011, n. 5878 

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