sabato 13 maggio 2017

Come è disciplinato il part time nel ccnl metalmeccanici privati?

C) Part-time.

Norme generali

Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibilita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entita` della prestazione lavorativa. 

Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potra` essere di tipo orizzontale, verticale o misto. 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale e` di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e` prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; 
e` di tipo verticale quando l’attivita` lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno; 
e` di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalita`, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. 

Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sara` oggetto di esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. 

In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente titolo, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno cosı` come previsto dalle norme vigenti, nonche´ le altre eventuali condizioni concordate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative. 

Clausole flessibili ed elastiche 

Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore puo` farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.c.n.l.. La facolta` di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. 
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sara` corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa e` consentita per una quantita` annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovra` essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 
Il lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, e` esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo «Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale» e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano: – altra attivita` lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario; – necessita` di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilita` all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u ovvero tra azienda e lavoratore interessato. 

Lavoro supplementare e straordinario 

Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, e` consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare e` consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale ed e` compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sara` pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina contrattuale di cui all’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. 

Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale 

I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuita` nella prestazione lavorativa certificata dall’unita` sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e` trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con piu` di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno: 
a) accogliera` le richieste motivate, e debitamente documentate, da: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; 
b) valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate, da: – necessita` di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; 
c) valutera` l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno: – valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorita` alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time. – valutera` l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. 

Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilita` o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o elastiche. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` fornita entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con durata predeterminata e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro del lavoratore sostituito fino a quando l’interessato osservera` il tempo di lavoro parziale trattandosi di una ragione di carattere sostitutivo di cui all’art. 1 comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 come modificato dagli interventi legislativi successivi. Informazioni La direzione comunichera` annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno. L’applicazione delle clausole elastiche o flessibili per gruppi omogenei di lavoratori sara` oggetto di informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria. 

Dichiarazione comune 

Le parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento per consentire la transizione intergenerazionale finalizzata ad incentivare l’assunzione di giovani a fronte della disponibilita` dei lavoratori piu` anziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimita` del pensionamento. A tal fine le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge necessari a consentirne la realizzazione.

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