Art. 16
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito
dal presente contratto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato,
nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.
Art. 17
1. Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura
massima stabilita dalla legge all’art. 1, secondo comma lett. e), D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come
modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o
verticale.
2. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del
lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell’attività di lavoro determinata da
ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede dovrà essere riconosciuto al
lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore,
una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di
maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della
quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57.
5. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il
servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali
maggiorazioni sono forfetarie ed omnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della
retribuzione di cui al successivo art. 58.
6. La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo
parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale
di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
7. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto
individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura
massima di 35 ore settimanali.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6)
e 7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi
che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle
ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al 10% della
quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quatto mesi successivi ad ogni
intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le
clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: a) dalla esecuzione della
prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale; b) dalla paternità o dalla maternità,
nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo; c) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente
di fatto.
9. Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione
disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.
10. Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento
del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale
verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di
effettivo lavoro.
11. Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle
nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche
mansioni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge
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