Quali sono i limiti orari del lavoro a tempo parziale nel ccnl del terziario?
Art. 72 – Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del
rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la
durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da
ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda;
la prestazione individuale
sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai
seguenti limiti:
aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a)
16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b)
64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532
ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
aziende che
occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario
ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e
normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n.
61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro
a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato
cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e
indeterminato presso altro datore di lavoro.
Diverse modalità relative alla
collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo
aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale
Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed
alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di
contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto
previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa
giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Norma transitoria
L’applicazione della norma di cui alla lettera d) per le
aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15%
dell’organico in forza, avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del CCNL.
Ove
permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una
applicazione generalizzata del punto 2 lett. d), le parti potranno realizzare
intese diverse a livello aziendale. In caso di nuove assunzioni a tempo
parziale con orario settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2 lett.
d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i
lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con orario
inferiore a 18 ore avranno la priorità d’accesso nella posizione. La priorità
indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la
durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la
condizione di studente. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di stipula del presente accordo
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