venerdì 2 giugno 2017

Entro quali limiti è vietato al lavoratore operare  per un altro datore di lavoro?

Per Cass. civ. Sez. lavoro, 25/05/2017, n. 13196 "nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ammettere che il datore di lavoro abbia una facoltà incondizionata di negare l'autorizzazione o di sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell'esercizio di un'altra attività lavorativa del lavoratore, al di fuori dell'orario di lavoro, sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro. L'eventuale incompatibilità deve essere verificata caso per caso, restando tale valutazione suscettibile di controllo, anche giudiziale. L'unica possibilità coerente con il dettato costituzionale di cui agli artt. 4 e 35 Cost., è quella che legittima la verifica dell'incompatibilità in concreto della diversa attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. mentre sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime parte-time, di svolgere un'altra attività lavorativa".

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