mercoledì 28 giugno 2017



Come è disciplinato il recesso dall'accordo di lavoro agile? 


In base all'art. 19 comma 2 "L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato

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