lunedì 19 giugno 2023

 Come è regolamentata l'indennità di trasferta?


Cass. 09/06/2023, n. 16462


5. Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quinquies inserito dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225, è sopravvenuto tanto alla sentenza non definitiva quanto a quella che ha definito il giudizio.


Tale disposizione reca l'interpretazione autentica del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, che regola "(l)e indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità" e stabilisce che concorrano "a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare".




5.1.- del D.L. n. 193 del 2016, citato art. 7-quinquies, al comma 1, chiarisce che i lavoratori rientranti nella disciplina stabilita dall'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi "sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta".




5.2.- Il predetto art. 7-quinquies, al comma 2, puntualizza che, quando non si riscontri la contestuale sussistenza delle condizioni tipizzate dal comma 1, si applica la disciplina dell'art. 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.




Pertanto, in tale ipotesi, "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".

Nessun commento:

Posta un commento