giovedì 8 giugno 2023

 Quando è compatibile l'iscrizione ad una cassa professionale con lo svolgimento di una prestazione subordinata?


Cass. 06/06/2023, n. 15840

In materia di previdenza dei professionisti, dall'obbligo di iscrizione alla Cassa ordinistica deriva l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa. Ove, dunque, sia previsto l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante dichiarazione dell'iscritto di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma, societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA, l'iscrizione di coloro che siano dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero nella sussistenza di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella degli iscritti alla Cassa di riferimento. La prova delle condizioni previste per l'esclusione deve essere fornita con le modalità stabilite dalla regolamentazione della Cassa, in quanto solo in tal modo quest'ultima può attivare i controlli necessari, in concreto, per verificare l'effettività della situazione dichiarata dal professionista

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