Posso provare per testi la consegna della lettera di licenziamento?
Cass. 08/09/2022, n. 26532
Nel caso in cui è controversa la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento, ossia è - a monte - contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al lavoratore fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso, l'esistenza del documento non può essere dimostrata per mezzo della testimonianza, poichè l'art. 2725 cpv. c.c. non consente la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso indicato dal precedente art. 2724 n. 3 c.c., vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa. Si tratta di divieto di testimonianza che ne importa inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (attenendo a norma di ordine pubblico), a differenza di quanto avviene in ipotesi di violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. o di testimonianza assunta in materia di atti unilaterali e contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem tantum. Né tale divieto è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., essendo noto che esso, nell'attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 stesso codice. A tal fine non può supplire il documento prodotto dal datore e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all'estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2725 cpv. c.c. Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la comunicazione per iscritto del licenziamento, in assenza di produzione del relativo documento dotato di data certa il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege.
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