Il datore di lavoro si può riservare di avviare un procedimento disciplinare in attesa dell'esito di un procedimento penale?
Cass.21/09/2022, n. 27680
In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione. Tuttavia è legittimo il differimento della contestazione disciplinare fino al rinvio al giudizio del dipendente in un procedimento penale, in ragione del fatto che il datore di lavoro non dispone di poteri d'indagine utili ad accertare i fatti compiuti dal lavoratore al di fuori dei locali aziendali e sempreché il datore provveda tempestivamente ad informare il lavoratore della riserva di contestazione
Nessun commento:
Posta un commento