mercoledì 14 settembre 2022

 Come è ripartita la competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare?


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/09/2022, n. 26683

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro. Rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. Nel caso, dunque, di una domanda di condanna risarcitoria essa spetta al giudice concorsuale, con conseguente improcedibilità della domanda avanzata dinanzi al giudice del lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento