mercoledì 7 settembre 2022

 Come è ripartita la competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare?



Cass. 22/08/2022, n. 25055

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento "ex lege" n. 92 del 2012 avente ad oggetto il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, trattandosi nella circostanza di una domanda di condanna risarcitoria, spettante, in quanto tale, al giudice concorsuale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società in regime di amministrazione straordinaria, ha cassato la sentenza della corte del merito impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato improcedibile la domanda del lavoratore di condanna risarcitoria pronunciata nei confronti di quest'ultima).

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