Nel caso di aziende soggette alla tutela obbligatoria che conseguenze comporta la violazione del divieto di licenziamento prima del superamento del co.porto ea art. 2110 cc?
Cass. 16/09/2022, n. 27334
Nel sistema delineato dal L. n. 300 del 1970 art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro"
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