sabato 17 settembre 2022

Malattia

Quando si ha malattia ai fini della sospensione dell'attività lavorativa?

Tribunale Pesaro, Sez. lavoro, 10/09/2022, n. 140

La nozione di malattia assume un diverso significato per il diritto del lavoro rispetto alla scienza medica. Per il primo, infatti, il concetto di malattia non identifica genericamente qualunque alternazione morfologica o funzionale dell'organismo, ma coincide con la nozione di incapacità di esecuzione della specifica obbligazione contrattuale. L'obbligato resta quindi libero, durante il periodo di sospensione, di impiegare le sue residue capacità psico-fisiche nello svolgimento di altre attività, purché le stesse, oltre a non palesare una simulazione dello stato morboso e a non configurare una trasgressione del dovere di concorrenza, non ne pregiudichino il recupero e la guarigione. In costanza di malattia, in altri termini, ad essere sospesa è la sola esigibilità della prestazione lavorativa e non l'intero rapporto: permangono perciò in capo al lavoratore gli obblighi di fedeltà (art. 2015 cod. civ.), buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) che impongono di salvaguardare l'interesse datoriale alla pronta ripresa della prestazione lavorativa (Nel caso di specie, nel pronunciarsi in sede di opposizione avverso l'ordinanza con la quale era stato annullato il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore resistente, il giudice adito, pur confermando la valutazione d'illegittimità del recesso in quanto la sanzione espulsiva doveva ritenersi sproporzionata rispetto alla concreta gravità delle violazioni commesse, in applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

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