martedì 6 settembre 2022

 

In caso di accertamento d'interposizione di manodopera una volta messo in mora il committente opera prima cipio di compensatio lucri cum danno?




Cass. 01/09/2022, n. 25853

In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora e, una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente ed escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento

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