Quali sono le caratteristiche del trasferimento disposto in forza della legge 104 del 1992?
Cons. Stato, Sez. II, 07/03/2022, n. 165
Il trasferimento temporaneo previsto dalla legge n. 104/92 è disposto nell'esclusivo interesse del portatore di handicap ed è limitato al permanere dei requisiti di legge; pertanto il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione. Essendo il trasferimento ex lege n. 104/1992 disposto a vantaggio e nell'interesse esclusivo non dell'amministrazione ovvero del richiedente, ma del disabile, il movimento ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, per cui si tratta di un movimento per definizione e natura intrinseca non definitivo, ma subordinato ad un presupposto di fatto esterno ed estraneo all'ambito lavorativo, la cui perdurante presenza è condizione non solo per l'iniziale disposizione del trasferimento, ma anche per la sua perdurante efficacia.
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