A quali diritti è possibile rinunciare in sede protetta ex art. 2113 cc?
Cass. civ., Sez. lavoro, 01/03/2022, n. 6664
L'art. 2113 ultimo comma c.c. consente, in sede protetta, le rinunce ai diritti già maturati in conseguenza di violazioni realizzate prima e fuori da quella sede, ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative. Ne consegue che laddove le parti, in sede di conciliazione giudiziale, arrivino ad escludere la regolamentazione del rapporto imposta per legge, tale ipotesi rientra tra gli atti regolativi non consentiti dall'art. 2113, ultimo comma, c.c. e non trova applicazione l'art. 19 co.3 D.Lgs. n. 81/2015, norma insuscettibile di interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva.
Nessun commento:
Posta un commento