giovedì 31 marzo 2022

Cosa determina il mancato invio della comunicazione prevista dall'art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991? 


Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10119


In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma della L. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio e comporta, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione. Infatti detta comunicazione è finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali, e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori, il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 L. n. 604 del 1966.

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