mercoledì 16 marzo 2022

 Quando decorre la prescrizione per le aziende cui si applica l'art. 18 della legge 300 del 1970?


Tribunale Udine, Sez. lavoro, 07/03/2022, n. 44

Il lavoratore dipendente di un'azienda soggetta al regime di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, beneficia tuttora, in caso di licenziamento, di una tutela più ampia ed incisiva rispetto a quella riconosciuta al suo omologo, il cui rapporto di lavoro ricada nella sfera di applicazione dell'art. 8, della L. n. 604/1966, sicché la sospensione del corso della prescrizione dei crediti retributivi non opera rispetto ai rapporti di lavoro tutelati dal predetto art. 18, anche nella sua attuale formulazione, quanto meno in tutti i casi in cui il lavoratore medesimo non adduca elementi - anche presuntivi - dai quali inferire che il mancato esercizio del diritto entro il termine quinquennale sia dipeso da un fondato timore di perdere ingiustamente il posto di lavoro (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore in esecuzione di un contratto di somministrazione e di una serie di contratti a tempo determinato, successivamente trasformati a tempo indeterminato, il giudice adito, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, ha ritenuto prescritte le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente la data di invio della missiva con la quale il difensore del ricorrente aveva interrotto il corso della prescrizione).

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