Quale fatto può costituire violazione dei criteri di scelta nelle procedure per licenziamento collettivo?
Cass. 25/03/2022, n. 9800
L'art. 5, comma 3 della L. n. 223 del 1991, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, distingue il caso di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, costituisce violazione delle procedure, il diverso caso di violazione dei criteri di scelta si ha non nell'ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano illegittimi, perché adottati in violazione di legge, o illegittimamente applicati, o attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive.
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