Dove deve svolgersi l'assemblea sindacale?
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/11/2014, n. 24670
Il diritto di riunione, di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, può essere liberamente esercitato all'interno o all'esterno del luogo di lavoro, con i soli limiti prescritti dalla legge e dalla eventuale contrattazione collettiva (e con l'ulteriore implicito limite del divieto di atti emulativi), in quanto l'interesse del datore di lavoro ha ad oggetto la salvaguardia della sicurezza degli impianti e la possibilità di continuazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori non partecipanti all'assemblea, senza che egli possa vantare un interesse proprio allo svolgimento dell'assemblea all'interno dell'unità produttiva, che, pertanto, può essere legittimamente convocata all'esterno del luogo di lavoro. (Rigetta, App. Milano, 11/05/2011)
Nessun commento:
Posta un commento