Quando le organizzazioni sindacali hanno la legittimazione attiva per esperire azione ex art. 28 legge 300 del 1970?
cass. 02/03/2022, n. 6876
In ordine ai profili di legittimazione attiva necessari perché una organizzazione sindacale possa esercitare l'azione di repressione della condotta antisindacale, non devono essere confusi i presupposti di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (che richiedono la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/2013, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti), con quelli meno stringenti relativi alla legittimazione prevista ai fini della proposizione di un'azione ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, per cui è sufficiente che l'associazione sindacale abbia carattere nazionale (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata avendo nella circostanza la corte del merito accertato, sulla base della copiosa documentazione prodotta, che l'organizzazione controricorrente avesse la legittimazione attiva, poiché provvista del carattere "nazionale" richiesto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, essendo "operativa in una buona parte del territorio nazionale" nonché orientata "alla tutela dei lavoratori a questo medesimo livello").
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