mercoledì 23 marzo 2022

Il termine di 5 giorni per trasmettere all'ufficio competente il fatto costituente illecito disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis dogs 165 del 2001 è perentorio?




Cass. 09/03/2022, n. 7642

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito.

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