Quali criteri deve
seguire l'Inps per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale
nell'ambito dell'integrazione salariale straordinaria?
Il decreto ministeriale
del 13 gennaio del 2016 detta all'art. 2 i seguenti principi:
Articolo 2 Crisi
aziendale
1. Sono adottati i
seguenti criteri per l’approvazione dei programmi di crisi
aziendale, ai sensi dell’articolo21 comma 3 del Dlgs 148 del
20151:
a) dagli indicatori
economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo,
risultato d’impresa, indebitamento), complessivamente considerati e
riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a
carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa deve presentare
specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della
propria critica situazione economico-finanziaria;
b) deve essere
verificato, in via generale, il ridimensionamento o, quantomeno, la
stabilità - dell’organico aziendale nel biennio precedente
l’intervento della CIGS. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma,
l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle
assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in
cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda
assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione
guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette
assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina
normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;
c) deve essere
presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul
presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi
aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da
intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura
produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità
aziendale/settore di attività dell’impresa interessata
dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
d) il programma di
risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a
garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia,
seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa - qualora, nel
corso dell’intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda
esuberi strutturali - deve presentare un piano di gestione degli
stessi.
2. Ai fini
dell’approvazione del programma di crisi aziendale, deve
riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni di cui alle
lettere da a) a d) del precedente comma 1.
3. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale può essere concesso,
altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad
un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
In tal caso, l’impresa, deve rappresentare l’imprevedibilità
dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento
ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento
rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie è
valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e
b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 del presente articolo.
4 Non sono presi in
esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale di cui al
comma 1, presentati da imprese che:
a) abbiano iniziato
l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di
CIGS;
b) non abbiano
effettivamente avviato l’attività produttiva;
c) abbiano subito
significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la
richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra
imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi
di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti
proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le
imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
1Art.
21. Dlgs 148 del 2015 Causali di intervento
1. L'intervento
straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando
la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia
determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione
aziendale;
b) crisi aziendale, ad
esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione
dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di
solidarietà.
2. Il programma di
riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve
presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve
contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività
di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso,
essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del
personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario
di lavoro.
3. Il programma di crisi
aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di
risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il
piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli
obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione
dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli
articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può
essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di
dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede
governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito
del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi
l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) DL 2008 n.
185, convertito, con modificazioni, dallal. 2009 n. 2, è
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa
spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
criteri per l'applicazione del presente comma.
5.Il contratto di
solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato
dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi
dell'articolo 51 Dlgs 2015 n. 81, che stabiliscono una riduzione
dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche
attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria
non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di
solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70
per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va
determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi
previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi
antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento
di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le
modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti
del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro
prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di
afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati
per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del
trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal
termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dal termine del trattamento precedente.
6 L'impresa non può
richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per
le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti,
l'intervento ordinario.
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