L'interruzione del trattamento di disintossicazione e la mancata ripresa del lavoro nel corso dell'aspettativa concessa determina il licenziamento del lavoratore?
In base a Cass. civ. Sez. lavoro, 04/05/2000, n. 5614:
"Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dei soggetti in stato di tossicodipendenza, per un periodo non superiore a tre anni, durante la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all'esecuzione di un trattamento riabilitativo presso servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - abilitative e socio - assistenziali, previsto dell'art. 124 del testo unico d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, compete al lavoratore tossicodipendente - in base alla lettera e alla "ratio" di questa disposizione - allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni di legge. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata a lavoratore che, interrotta la permanenza nella comunità terapeutica presso cui era stato indirizzato dal competente servizio della Usl, non si era ripresentato al lavoro; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto irrilevante la deduzione difensiva del lavoratore circa la non compatibilità con il suo stato dei metodi attuati presso il centro di recupero in questione e il suo mantenimento dei rapporti con il servizio tossicodipendenti della Usl, ai fini della prosecuzione del trattamento presso altra struttura, poichè egli nel frattempo avrebbe dovuto riprendere il lavoro, in difetto di un obiettivo impedimento in tal senso)".
Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2016, n. 14621
Osserva la Corte che al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 124 ("testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), è stabilito, nel comma 1, che "i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque. per un periodo non superiore a tre anni".
E' previsto poi, nel secondo coma, che "l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico- riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate".
La Corte d'appello ha richiamato, altresì, la norma di cui all'art. 47 del CCNL per il personale non dirigente delle Poste Italiane s.p.a. 2007 - 2010 che, in attuazione della L. 26 giugno 1990, n. 162, art. 29 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede il diritto dei lavoratori a tempo indeterminato dei quali viene accertato lo stato di tossicodipendenza ad un periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e, comunque, non superiore a tre anni.
Ciò premesso, va ritenuto che la riportata norma del comma 1 del citato art. 124 - avente diretta rilevanza nel caso di specie - è stata correttamente interpretata dalla Corte d'appello e del pari correttamente applicata alla fattispecie, unitamente alla citata disposizione collettiva.
Ed infatti, così come univocamente evincibile dal contesto letterale oltre che dalla "ratio" delle suddette disposizioni - che sono finalizzate ad agevolare l'accesso dei lavoratori tossicodipendenti ai programmi di disintossicazione di cui al precedente art. 122, garantendo ad essi il mantenimento del posto già occupato sul presupposto che la concreta esecuzione del trattamento riabilitativo previsto da quei programmi è materialmente incompatibile con l'espletamento dell'attività lavorativa -, deve affermarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni delle sopra citate disposizioni di legge. Logico corollario di tutto ciò è che, ove il programma terapeutico e riabilitativo sia attuato presso una struttura del servizio pubblico o presso una equivalente idonea struttura riabilitativa (ex cit. art. 122, comma 3), l'abbandono di questa struttura, e il definitivo volontario allontanamento da essa da parte del tossicodipendente fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa: e ciò, appunto, a causa del venir meno dell'impedimento (a prestare l'attività lavorativa) che legittimava (ex cit. art. 124, comma 1) la sospensione dell'obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro. E, con il venir meno del diritto alla conservazione del posto, correlativamente e automaticamente, si ripristina - come è evidente - l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto. (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 5614 del 4.5.2000).
In linea con tale interpretazione, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che nel caso di specie l'abbandono volontario da parte della D. della comunità terapeutica "Papa Giovanni XXIII" di Rimini, presso la quale veniva attuato il suo programma terapeutico e socio-riabilitativo, determinò il venir meno del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente avesse comunque continuato il percorso terapeutico presso il CAD ONLUS di Milano: situazione soggettiva, quest'ultima, non avente invero alcuna incidenza nè rilevanza, ai sensi della esaminata normativa legale, in ordine alla sussistenza del diritto alla conservazione del posto.
Nessun commento:
Posta un commento