In caso di cessione di
linee nel settore autoferrotranviario quali garanzie hanno i
lavoratori?
In forza dell'art. 26 allegato a) RD
148 del 1931:
“In caso di cessione
di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere
osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa
all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel
passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per
quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a
quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.
In caso di mutamento
nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia
dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti
da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari
servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.
Nei casi di cui ai due
comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione,
semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata
dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari
esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze,
salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche
immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali
di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.
L'azienda è tenuta a
riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano
domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono
idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non
siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45.
Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno
dall'esonero.
Nei casi considerati
dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva
dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia
maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella
misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi
cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi
quelli prestati in condizione di ordinario di straordinario.
In ogni caso
l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di
dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.
Nei casi di riduzione
di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi,
l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti
l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli”.
La vigenza della norma è stata
confermata da Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2016, n. 15540:
“Nel rapporto di
lavoro degli autoferrotranvieri trova applicazione, nel caso di
esonero dal servizio connesso a cessione di linee, a mutamento nei
sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione o
soppressione di servizi, l'art. 26 del regolamento, allegato A, al RD
148 del 1931, a norma del quale occorre la preventiva autorizzazione
dell'ente concedente e l'impossibilità di una utile ricollocazione
del lavoratore anche in mansioni inferiori. Nelle altre ipotesi di
riduzione del personale opera l'art. 3, parte seconda, della legge
604 del 1966, non essendo quella prevista dal citato art. 26, l'unica
ipotesi, nel settore autoferrotranviario, di esonero dal servizio per
motivi oggettivi”.
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