La contrattazione
collettiva può incidere sui diritti quesiti?
Cass. civ. Sez. lavoro,
29/10/2015, n. 22126: Le disposizioni dei contratti collettivi si
incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano
dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la
fonte individuale. Sicché nell'ipotesi di successione tra contratti
collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da
quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il
solo limite dei diritti quesiti, dovendosi per tali intendere quelle
situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del
lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via
di consolidamento, autonome e suscettibili come tali di essere
direttamente regolate in caso di successioni di contratti collettivi.
(Nella specie il giudice del merito, dando atto che la pretesa del
lavoratore riguardava prestazioni future e non emolumenti già
entrati a far parte del patrimonio del soggetto, ha fatto corretta
applicazione del richiamato principio).
Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di una specifico mandato o di un successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato. Tale principio trova applicazione limitatamente a situazioni entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato ma non relativamente a situazioni future o in via di consolidamento da cui derivi un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa. App. Potenza Sez. lavoro, 23/02/2016
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