In
cosa consiste il potere di diffida del personale ispettivo?
In
base all'art. 13. del Dlgs 124 del 2004 comma 1:
1.
Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e
nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di
verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione,
con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il
verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a)
l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la
descrizione delle modalità del loro impiego;
b)
la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c)
le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo
assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 6281.
2.
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 6892,
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una
somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo
previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento
dell’importo della predetta somma estingue il procedimento
sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4.
All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2
e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di
cui all’articolo14 della legge 24 novembre 1981, n. 6893,
si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la
notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a)
gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale
delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b)
la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del
comma 2;
c)
la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida
e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero
pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di
regolarizzazione;
d)
la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero
quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 6894;
e)
l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali
proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5.
L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui
all’articolo 175
del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli
adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli
effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati
nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai
quali sia stato notificato.
6.
Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e
le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori
e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7.
Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo
13 della legge 1981 n. 6896,
violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora
rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,
essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato
in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai
commi 3, 4 e 5.
1
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie
a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano
scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione
2
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni
o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
3La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per
la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste
dal cpc, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137 terzo comma, del medesimo codice.
Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio
di opposizione.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto.
4
Art.
16 E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per
le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in
deroga alle disposizioni del primo comma.
Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
5
Art. 17 Dlgs 124 del 2004 Ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro.
1.
Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della
direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore
regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio .
2.
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le
ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e
avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e
assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla
direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento
motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del
lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione .
3.
Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della
legge 1981 n. 689 , ed all'articolo 6 comma 6 del Dlgs 2011 n. 150,
ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali
degli enti previdenziali
6
Art. 13 l. 1981 n. 689
Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria.
E'
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334
CPP.
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