In caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale del lavoro quali decadenze operano?
Come indicato dalla giurisprudenza:
"Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 cod. proc. civ. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle deacdenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa in materia di locazione in cui, dopo la trasformazione del rito ex art. 426 cod. proc. civ., erano stati nuovamente prodotti documenti già prodotti tardivamente nell'anteriore corso della causa secondo il rito ordinario)". (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 03/03/2005) Cass. civ. Sez. III, 22/04/2010, n. 9550 (rv. 612515)
"Nel caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, la concessione del termine di cui all'art. 426 c. p. c. non è diretta a sanare decadenze già intervenute secondo il vecchio rito, ma a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal nuovo processo del lavoro". Cass. civ. Sez. III, 04/11/1986, n. 6449
Nel merito:
"Il mutamento del rito da ordinario a speciale non implica, neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi, la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi". Trib. Cagliari, 20/05/2014
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