Quando si ha lavoro intermittente?
Tribunale Roma, Sez. lavoro, 21/06/2022, n. 5911
In tema di contratto di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, essendo elemento caratterizzante questo tipo di rapporto lavorativo la discontinuità della prestazione lavorativa, quest'ultima può essere considerata "intermittente", anche se protratta per periodi di tempo di durata significativa, purché gli stessi siano intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non ci sia un'esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, con qualifica di collaboratore investigativo presso diversi locali commerciali, aveva lamentato, dopo la scadenza contrattuale, di aver prestato la propria attività lavorativa con continuità sia per quanto riguarda i giorni lavorati che le ore, il giudice capitolino, accogliendo il ricorso, accertata l'illegittimità dei contratti intermittenti a tempo determinato intercorsi tra le parti e dichiarata l'esistenza tra medesime di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo contrattuale considerato, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nonché delle spese di giudizio).
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