mercoledì 15 giugno 2022

 La PA può revocare il part time?



Cass. 18/05/2022, n. 15999

L'art. 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183, ha consentito alla pubblica amministrazione di sottoporre i rapporti trasformati da tempo pieno a tempo parziale alla verifica di compatibilità dell'orario ridotto con le esigenze organizzative della amministrazione prevista dal D.L. n. 112 del 2008, come condizione di accoglimento della domanda di part time. Tale definizione dell'ambito oggettivo della norma non autorizza, tuttavia, la conclusione secondo cui la pubblica amministrazione avrebbe la potestà di revocare la autorizzazione al part time, una volta concessa, e di ripristinare il regime a tempo pieno del rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Ne consegue l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla pubblica amministrazione al lavoratore che abbia manifestato il rifiuto della modifica unilaterale del regime dell'orario di lavoro da part time a tempo pieno e ciò in quanto il rapporto di lavoro trasformato in part time può essere ricondotto dall'amministrazione datrice di lavoro all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore.

Nessun commento:

Posta un commento