Quali sono i limiti di operatività del fondo di integrazione salariale ex art. 29 dlgs 148 del 2015?
In base a quanto indicato nella circolare 176 del 2016: il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, stante il disposto dell’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Per tale motivo gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.
Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, il citato art. 11, al comma 3, prevede un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale).
Il medesimo articolo, al comma 4, prevede, in via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, una mitigazione del limite suesposto, che andrà a regime nel 2022, modulandolo nel seguente modo:
nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021.
Nessun commento:
Posta un commento