venerdì 10 marzo 2017



Posso pignorare le somme destinate a finanziare i fondi pensione introdotti dalla Dlgs 252 del 2005?




In base all'art. 11 comma 10 le posizioni individuali durante la fase di accumulo sono intangibili. In particolare: "10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.


Come indicato dalla DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 della Covip: Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
"L'art. 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l'intangibilita' delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto ne' assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell'iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.
Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al. riguardo."

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