Come è regolamentata la fase istruttoria nella fase di opposizione del giudizio Fornero?
In primo luogo, l'art. 1 comma 57 della legge 92 del 2012 in merito all'istruttoria della fase di opposizione stabilisce;
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Occorre considerare che nell'esercizio dei propri poteri il giudice non potrà prescindere dalla natura del giudizio Fornero che sebbene bifasico è comunque un giudizio unico:
"In particolare, risulta acquisito l'esito interpretativo, che assegna al processo in esame natura dl giudizio unico a composizione bifasica, in quanto contraddistinto da una prima fase ad istruttoria sommaria e semplificata, diretta ad assicurare al lavoratore una più rapida tutela dei propri diritti, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che la conclude, e da una seconda fase (eventuale), che non ha natura di impugnazione della prima ma che di questa costituisce solo una prosecuzione, a cognizione piena e con portata espansiva sul piano soggettivo ed oggettivo, tale da fornire alle parti la garanzia di una decisione più completa e approfondita" (Cass. n. 15066/2015; n. 21438/2015; n. 25046/2015). Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2016, n. 19552
Pertanto, come notato dalla Cassazione "nell'ambito del procedimento disciplinato alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e segg., l'attività istruttoria assunta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova". Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2016, n. 13788
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