In caso malattia dell'invalido cagionata dall'aver adibito il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato su chi grava l'onere della prova?
Cass. civ. Sez. lavoro, 23/04/2004, n. 7730
Nell'ipotesi di
rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le assenze
dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono
essere computate nel periodo di comporto,
ai fini della conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 c.c., se l'invalido sia stato
adibito, in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, a mansioni
incompatibili con le sue condizioni di salute, in quanto la impossibilità della
prestazione deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di
lavoro, dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, il quale è tuttavia gravato dell'onere di provare gli
elementi oggettivi della fattispecie, sulla quale si fonda la responsabilità
contrattuale del datore di lavoro, dimostrandone l'inadempimento, nonché il
nesso di causalità tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute e le
assenze dal lavoro che ne conseguano.
Nessun commento:
Posta un commento