lunedì 20 marzo 2017

In caso di licenziamento collettivo effettuato partire dal gennaio del 2017 il datore di lavoro deve ancora versare il contributo per la mobilità stabilito dall'art. 5 comma 4 della legge 1991 n. 223?

In forza dell'art. 2 comma 71 della legge 92 del 2012 "a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:  a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

In forza di tale abrogazione in caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro sarà tenuto a versare il contributo naspi secondo le regole stabilite dall'art. 2 commi 31,33 e 35 della legge 92 del 2012:

31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.




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