mercoledì 12 aprile 2023

 Che natura hanno i lavori socialmente utili?




Cass. 07/04/2023, n. 9567

L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997, riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 D.Lgs. n. 81 del 2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Ciò posto, il semplice fatto che venga esclusa l'applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 non impedisce di valutare la correttezza del ricorso al contratto a tempo determinato stipulato per la fuoriuscita dal bacino degli LSU, alla luce del diritto unionale per il quale il contratto a tempo determinato deve essere necessariamente connotato da temporaneità perché diversamente si ricade nell'ambito dell'abuso. Così anche in tali evenienze in materia di lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente poiché detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, potrà non farsi luogo al risarcimento del danno per l'abusività dei rapporti precari.

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