A chi spetta la competenza per i rapporti di agenzia con società?
Cass. 05/04/2023, n. 9431
Le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale; tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, cod. proc. civ.
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