Che effetti ha il fallimento sul contratto di agenzia?
Cass. 14/04/2023, n. 10046
In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma L.Fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand'anche ciò fosse ritenuto, è comunque applicabile per l'assenza di "diverse disposizioni della presente Sezione", per la previsione del testo dell'art. 78 L.Fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (id est: dell'agente) e non anche del mandante (id est: del preponente). Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.
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