Le parti sociali possono determinare criteri di scelta differenti da quelli legali nei licenziamenti collettivi?
Cass. 24/11/2021, n. 36451
Nell'ambito di un licenziamento collettivo è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. Inoltre, è del pari legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale, in quanto la circostanza, da accertarsi in concreto, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, può assumere rilievo ed essere un criterio legittimo che esclude la necessità di comparazione ove il numero dei lavoratori coinvolti sia tale da configurare un trasferimento collettivo, che implicherebbe la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati.
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