martedì 2 novembre 2021

Da quando decorre il doppio termine impugnazione previsto dall'art.6 della legge 604 del 1966 in caso di dedotta illeceita' dell'appalto per costituire il rapporto con il committente?


Cass. 28/10/2021, n. 30490


Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e 32, comma 4, lett. d) della L. 4 novembre 2010, n. 183, non si applica all'azione del lavoratore, ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.

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