Quali garanzie devono essere rispettate per i controlli difensivi?
Cass. 09/11/2021, n. 32760
In tema di divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è richiesta, anche per i c.d. controlli difensivi, l'applicazione delle garanzie dell'art. 4, comma 2 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nella versione precedente al c.d. "Jobs Act", con la conseguenza che, se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi.
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